Art. 4.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  73  del  decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio  2001,  n.  41, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
     «1.  I  nuovi  prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore  dei lavori e l'appaltatore, previa acquisizione del parere
non  vincolante  del collaudatore, ove nominato, sulla congruita' dei
prezzi, e sono approvati dall'amministrazione committente. Qualora il
direttore  dei  lavori richieda nuove prestazioni, l'appaltatore deve
fornire  allo  stesso,  nei  successivi 15 giorni, una proposta per i
nuovi  prezzi.  Qualora  l'appaltatore non presenti tale proposta nel
termine predetto, il direttore dei lavori determina i nuovi prezzi ai
sensi  dell'art. 72, dopo avere acquisito il parere del collaudatore.
Qualora   il   direttore   dei   lavori   non   accetti  la  proposta
dell'appaltatore,  determina  il nuovo prezzo in conformita' a quanto
previsto  nell'art. 72 nei successivi quindici giorni dal ricevimento
della  proposta,  dopo aver sentito l'appaltatore ed aver ricevuto il
parere del collaudatore.».
   2.  Il  comma  4  dell'art.  73  del  decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' abrogato.