Art. 4. 1. Il comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, previa acquisizione del parere non vincolante del collaudatore, ove nominato, sulla congruita' dei prezzi, e sono approvati dall'amministrazione committente. Qualora il direttore dei lavori richieda nuove prestazioni, l'appaltatore deve fornire allo stesso, nei successivi 15 giorni, una proposta per i nuovi prezzi. Qualora l'appaltatore non presenti tale proposta nel termine predetto, il direttore dei lavori determina i nuovi prezzi ai sensi dell'art. 72, dopo avere acquisito il parere del collaudatore. Qualora il direttore dei lavori non accetti la proposta dell'appaltatore, determina il nuovo prezzo in conformita' a quanto previsto nell'art. 72 nei successivi quindici giorni dal ricevimento della proposta, dopo aver sentito l'appaltatore ed aver ricevuto il parere del collaudatore.». 2. Il comma 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' abrogato.