Art. 5.

   1.  L'art.  99 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
     «Art. 99. Modalita' della misurazione dei lavori.
   1.  Per  tutte  le  opere  dell'appalto,  le  quantita'  di lavoro
eseguite  sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni
stabilite nei capitolati speciali.
   2.  La  tenuta  dei libretti delle misure e' affidata al direttore
dei  lavori,  cui  spetta  eseguire  la  misurazione e determinare la
classificazione  delle  lavorazioni,  compiti che egli puo' affidare,
comunque  sotto  la  sua diretta responsabilita', al personale che lo
coadiuva. Il direttore dei lavori verifica i lavori, li certifica sui
libretti  delle  misure  con  la propria firma e provvede affinche' i
libretti  o  i  brogliacci  siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'appaltatore  o  dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
   3.  I  disegni,  quando siano di grandi dimensioni, possono essere
effettuati  in  sede  separata.  Tali  disegni  devono essere firmati
dall'appaltatore  o  dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure e dal direttore dei lavori; sono considerati
come  allegati  ai  documenti  nei  quali  ne  viene fatto richiamo e
portano  la  data  e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte.
   4.  L'appaltatore  e' invitato ad intervenire alle misurazioni. Se
l'appaltatore  rifiuta  di presenziare alle misurazioni, il direttore
dei  lavori  procede  alle stesse in presenza di due testimoni, anche
dell'amministrazione committente, i quali devono firmare i libretti o
i brogliacci suddetti.
   5.  Si  possono  tenere distinti libretti per categorie di diverse
lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.
   6.  I  disegni contabili possono essere redatti dall'impresa sulla
base  di  misurazioni  prese  in contraddittorio con il direttore dei
lavori o l'assistente di cantiere.
   7.   Se   l'appaltatore  non  condivide  la  contabilizzazione  di
prestazioni con determinate posizioni contrattuali o con le quantita'
accertate  dal  direttore  dei lavori, deve firmare il libretto delle
misure  con riserva e nel termine di quindici giorni esplicare le sue
riserve  mediante  l'indicazione  delle quantita' da contabilizzare e
delle posizioni da applicare e presentando eventualmente una proposta
per  i  nuovi  prezzi  al  direttore  dei  lavori;  quest'ultimo deve
esprimersi a sua volta nei successivi sette giorni; e' comunque fatto
salvo   l'obbligo   di  iscrizione  della  riserva  nel  registro  di
contabilita' al sensi dell'art. 102.
   8.  Nel  caso  in  cui l'appaltatore non abbia firmato il libretto
delle  misure  con  riserva,  valgono  definitivamente  le  quantita'
contabilizzate   con   le   rispettive   posizioni   contrattuali   e
l'appaltatore non puo' piu' iscrivere rispettiva riserva nel registro
di contabilita'.».