Art. 6.

   1.  Dopo il comma 6 dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunto
il seguente comma 7:
     «7. Non possono essere considerate riserve iscritte nel registro
di  contabilita'  per  eventi  imprevisti  ed  imprevedibili,  quelle
riserve  per le quali l'appaltatore non abbia comunicato al direttore
dei   lavori   per  iscritto,  entro  sette  giorni  dal  verificarsi
dell'evento,  eventuali  richieste  di  maggiore  spesa;  non possono
altresi' essere considerate riserve aventi ad oggetto l'esecuzione di
lavorazioni  ordinate  dal direttore dei lavori, al fine di garantire
lo  standard  di  qualita'  previsto dal contratto, le riserve per le
quali  l'appaltatore  non  abbia comunicato per iscritto al direttore
dei   lavori   eventuali   richieste   di  maggiore  spesa  prima  di
eseguirle.».