Art. 6. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 102 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. Non possono essere considerate riserve iscritte nel registro di contabilita' per eventi imprevisti ed imprevedibili, quelle riserve per le quali l'appaltatore non abbia comunicato al direttore dei lavori per iscritto, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali richieste di maggiore spesa; non possono altresi' essere considerate riserve aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni ordinate dal direttore dei lavori, al fine di garantire lo standard di qualita' previsto dal contratto, le riserve per le quali l'appaltatore non abbia comunicato per iscritto al direttore dei lavori eventuali richieste di maggiore spesa prima di eseguirle.».