Art. 7.

   1.  Dopo il comma 3 dell'art. 103 del decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunto
il seguente comma 4:
     «4.  Le  quantita' previste nelle singole posizioni del progetto
possono  essere  superate  solamente  qualora il direttore dei lavori
comprovi  in una relazione che l'importo complessivo contrattuale non
viene     superato.    La    relazione    deve    essere    trasmessa
all'amministrazione   committente   prima   che   siano  superate  le
quantita'.  A  tal  fine  l'appaltatore  comunica  tempestivamente al
direttore  dei  lavori  eventuali  superamenti  della quantita' delle
lavorazioni previste in contratto.».