Art. 7. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 4: «4. Le quantita' previste nelle singole posizioni del progetto possono essere superate solamente qualora il direttore dei lavori comprovi in una relazione che l'importo complessivo contrattuale non viene superato. La relazione deve essere trasmessa all'amministrazione committente prima che siano superate le quantita'. A tal fine l'appaltatore comunica tempestivamente al direttore dei lavori eventuali superamenti della quantita' delle lavorazioni previste in contratto.».