Art. 8.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  122  del decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio  2001,  n.  41, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
     «1.  Se  il  collaudatore  riscontra  lavorazioni  meritevoli di
collaudo,  ma  non preventivamente autorizzate, puo' ammetterle nella
contabilita'  solo  qualora  siano  necessarie  per  la funzionalita'
dell'opera  e  quando il loro importo non sia superiore al cinque per
cento  dell'importo  contrattuale  e  comunque  non  sia  superiore a
100.000,00 Euro e l'importo totale non superi l'importo impegnato.».
   2.  Il  comma  3  dell'art.  122  del decreto del Presidente della
Provincia  5  luglio  2001,  n.  41, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
     «3.  Le  lavorazioni  non  autorizzate,  ma  necessarie  per  la
funzionalita' dell'opera, sono compensate ai prezzi contrattuali o ai
prezzi  determinati in base all'analisi prezzi come previsto all'art.
72.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 16 novembre 2006
                             DURNWALDER
(Omissis)