Art. 8. 1. Il comma 1 dell'art. 122 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, puo' ammetterle nella contabilita' solo qualora siano necessarie per la funzionalita' dell'opera e quando il loro importo non sia superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale e comunque non sia superiore a 100.000,00 Euro e l'importo totale non superi l'importo impegnato.». 2. Il comma 3 dell'art. 122 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Le lavorazioni non autorizzate, ma necessarie per la funzionalita' dell'opera, sono compensate ai prezzi contrattuali o ai prezzi determinati in base all'analisi prezzi come previsto all'art. 72.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 novembre 2006 DURNWALDER (Omissis)