Art. 2. Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.