Art. 2.
Disposizioni  sull'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul
                             gas metano
    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale
regionale   all'imposta   erariale   di  consumo  sul  gas  metano  e
dell'imposta  sostitutiva  di detta addizionale per le utenze esenti,
di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e
disciplina   dell'addizionale   regionale   all'imposta  erariale  di
trascrizione  di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive
modificazioni,  dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul
gas  metano  e  per  le  utenze  esenti,  di  un'imposta  sostitutiva
dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto
ordinario   di  istituire  un'imposta  regionale  sulla  benzina  per
autotrazione»,  sono  determinate nei valori indicati nella tabella A
allegata alla presente legge.
    2.  Le  tariffe  relative  agli  usi  industriali, artigianali ed
agricoli  restano  determinate  nella  misura  del 50 per cento della
corrispondente imposta erariale.