Art. 4.
Agevolazioni  IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche'
          per la costituzione di nuove cooperative sociali
    1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle
nuove   imprese   giovanili   che  si  costituiscono  nel  territorio
regionale,  in  possesso  dei requisiti di cui all'Art. 2 della legge
regionale  24 dicembre  1999,  n.  57  «Interventi  regionali  per lo
sviluppo    dell'imprenditoria   giovanile   veneta»   e   successive
modificazioni,  e  l'aliquota  dell'IRAP a carico delle nuove imprese
femminili  che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'Art.  2 della legge regionale 20 gennaio
2000,  n.  1  «Interventi  per  la  promozione  di nuove imprese e di
innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni,
sono  ridotte  di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica
per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche alle
nuove  cooperative  sociali  di  cui all'Art. 2, comma 1, lettera a),
della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione
e  lo  sviluppo della cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che
si  costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti
di cui alla medesima legge regionale.
    3.  Non  si  considerano  nuove  imprese,  ai  fini  del presente
articolo,  quelle  derivanti  da  trasformazioni, fusioni o scissioni
delle societa'.
    4.  L'agevolazione  di cui al presente articolo non si applica ai
soggetti  di  cui  agli  articoli 6  e  7  del decreto legislativo n.
446/1997.
    5.  Ai  soggetti  di  cui  al  presente  articolo si applicano le
disposizioni  in  materia  di  regime «de minimis» di cui all'art. 12
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».