Art. 5. Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale». 1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'Art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale. 2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'Art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, e' fissata nella misura del 3,70 per cento. 3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove piu' favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» e successive modificazioni.