Art. 5.
Agevolazioni  IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della
legge  regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo
                sviluppo della cooperazione sociale».
    1.  A  decorrere  dall'anno  2007  sono  esentate  dal  pagamento
dell'IRAP  le  cooperative  sociali  di  cui  all'Art.  2,  comma  1,
lettera b),  della  legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per
la   promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale»,  che
risultino   iscritte   nella  sezione  B  dell'albo  regionale  delle
cooperative  sociali  di  cui  all'Art. 5, comma 2, lettera b), della
medesima legge regionale.
    2.  A  decorrere  dall'anno  2007  l'aliquota  dell'IRAP  per  le
cooperative  sociali  di  cui  all'Art. 2, comma 1, lettera a), della
legge  regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo
sviluppo  della  cooperazione  sociale", che risultino iscritte nella
sezione  A  dell'albo  regionale  delle  cooperative  sociali  di cui
all'Art.  5,  comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, e'
fissata nella misura del 3,70 per cento.
    3.  Ai  soggetti  di  cui  al  presente  articolo si applicano le
disposizioni  in  materia  di  regime «de minimis» di cui all'art. 12
della  legge  regionale  28 gennaio  2000,  n.  5  «Legge finanziaria
2000»..
    4.  In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al
comma 1   possono  essere  applicate,  laddove  piu'  favorevoli,  le
disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204
«Regolamento   della   commissione  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87  e 88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato a favore
dell'occupazione» e successive modificazioni.