Art. 6.
Agevolazioni  IRAP  per  le aziende pubbliche di servizi alla persona
                         succedute alle IPAB
    1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla
persona   succedute   alle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza  (IPAB)  godono  di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP
nella   misura   massima  di  un  punto  percentuale  da  determinare
nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.