Art. 6. Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.