Art. 7. Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria 1. Al comma 3 dell'Art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica dileggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997» dopo la parola: «importo» sono aggiunte le seguenti: «pagato indebitamente o». 2. Dopo il comma 3 dell'Art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti. 3-ter. La compensazione puo' essere richiesta dal contribuente anche tra piu' anni d'imposta e puo' essere altresi' disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all `interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente puo' inviare osservazioni sulle quali entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi. 3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto, al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, puo' essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza, puo' essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalita' applicative. 4. Dopo il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 «Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali», e' inserito il seguente comma: «1-bis. In nessun caso l'invio da parte dell `amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.». 5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione. 6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attivita' produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.