Art. 2. Protocolli di intesa 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli di intesa con la diocesi di Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonche' con i rappresentanti degli enti di cui all'Art. 1, comma 2; nei protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresi' definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attivita' di oratorio o similari.