Art. 2.
                        Protocolli di intesa

    1.  Per  le  finalita'  di cui all'Art. 1, la Regione sottoscrive
appositi   protocolli   di  intesa  con  la  diocesi  di  Aosta  e  i
rappresentanti  degli  altri  enti  di culto civilmente riconosciuti,
nonche'  con  i rappresentanti degli enti di cui all'Art. 1, comma 2;
nei  protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci
e  sono  altresi'  definiti  gli  indirizzi e le azioni tendenti alla
valorizzazione  della  funzione  educativa,  formativa, aggregativa e
sociale svolta attraverso le attivita' di oratorio o similari.