Art. 3. Programmazione degli interventi 1. I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui all'Art. 2 presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, i progetti concernenti le attivita' gestionali di oratorio o attivita' similari, secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione. 2. La struttura competente, avvalendosi di una apposita commissione da istituirsi con deliberazione della giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell'Art. 2. 3. Il dirigente della struttura competente, in esito alla valutazione di cui al comma 2, concede contributi nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorita' determinati con deliberazione della giunta regionale. Tali contributi non sono cumulabili con altri previsti per progetti aventi le medesime finalita'. 4. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma 2 e' gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.