Art. 3.
                   Programmazione degli interventi

    1.  I  soggetti  che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di
cui  all'Art.  2  presentano  annualmente  alla  struttura  regionale
competente  in  materia di politiche giovanili, di seguito denominata
struttura  competente, i progetti concernenti le attivita' gestionali
di  oratorio  o  attivita'  similari,  secondo le modalita' stabilite
dalla giunta regionale con propria deliberazione.
    2.   La   struttura   competente,  avvalendosi  di  una  apposita
commissione  da  istituirsi con deliberazione della giunta regionale,
valuta  i  progetti  di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare,
della  loro  attinenza  con  quanto definito nei protocolli di intesa
sottoscritti ai sensi dell'Art. 2.
    3.  Il  dirigente  della  struttura  competente,  in  esito  alla
valutazione  di  cui  al comma 2, concede contributi nei limiti dello
stanziamento  iscritto  nel  bilancio  regionale,  sulla  base di una
graduatoria  formulata secondo i criteri di priorita' determinati con
deliberazione  della  giunta  regionale.  Tali  contributi  non  sono
cumulabili  con  altri  previsti  per  progetti  aventi  le  medesime
finalita'.
    4.  La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  di cui al
comma 2  e'  gratuita  e  non  comporta  oneri  a carico del bilancio
regionale.