Art. 4. C o m o d a t i 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 1, la Regione, gli enti locali e l'azienda regionale U.S.L. della Valle d'Aosta possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato d'uso ai soggetti sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui all'Art. 2.