Art. 4.
                           C o m o d a t i

    1.  Per  la  realizzazione  delle finalita' di cui all'Art. 1, la
Regione,  gli  enti  locali  e l'azienda regionale U.S.L. della Valle
d'Aosta  possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato d'uso
ai  soggetti  sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui all'Art.
2.