Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri per l'applicazione dell'Art. 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dall'anno 2007, e trovano copertura, ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (assistenza sociale e beneficenza pubblica). 2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 dei bilanci di cui al medesimo comma 1, secondo le modalita' di cui all'Art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).