Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  Gli  oneri per l'applicazione dell'Art. 3 sono determinati in
annui  euro  40.000, a decorrere dall'anno 2007, e trovano copertura,
ai  sensi  dell'Art.  14,  comma 3, della legge regionale 27 dicembre
1989,  n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilita' generale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta),  nello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  della Regione sia per il per il triennio
2006/2008   sia  per  l'anno  finanziario  2007  e  per  il  triennio
2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (assistenza sociale
e beneficenza pubblica).
    2.  Al  finanziamento  degli oneri di cui al comma 1, si provvede
con  le risorse iscritte nel fondo regionale per le politiche sociali
di  cui  al  capitolo  61310  dei bilanci di cui al medesimo comma 1,
secondo  le  modalita'  di  cui  all'Art.  22,  comma 3,  della legge
regionale  11 dicembre  2001,  n.  38 (legge finanziaria per gli anni
2002/2004).