Art. 3.
               Modalita' di affidamento degli impianti
    1.  Gli  enti  pubblici territoriali stabiliscono le modalita' di
affidamento  della  gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei
seguenti criteri:
      a) differenziazione  della procedura di selezione a seconda che
si  tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza
rilevanza economica;
      b) rispetto   dei   principi  di  trasparenza,  correttezza  ed
imparzialita', nonche' adeguata pubblicizzazione;
      c) individuazione  della  proposta piu' vantaggiosa, valutabile
in  base  ad  elementi  variabili secondo la tipologia dell'impianto,
quali:
        1)  l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi
corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
        2)  il  radicamento  sul  territorio  nel  bacino  di  utenza
dell'impianto;
        3)  il  corrispettivo  dovuto  all'affidatario o il canone di
concessione   dovuto   dal   concessionario   all'ente   proprietario
dell'impianto;
        4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o i
ribasso  su  quelli eventualmente predeterminati dal l'ente pubblico,
proprietario dell'impianto;
        5)   la   qualificazione  professionale  degli  istruttori  e
allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
        6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente,
interessati alle attivita' sportive praticabili nell'impianto oggetto
della gestione;
        7)  la  qualita'  della  proposta  gestionale in funzione del
pieno  utilizzo  dell'impianto e della migliore fruizione da parte di
giovani, diversamente abili ed anziani;
        8)  le  modalita' organizzative di conduzione e funzionamento
dell'impianto, nonche' dei servizi di custodia pulizia e manutenzione
dello stesso;
        9)  la  qualita'  e  le  modalita' organizzative di eventuali
servizi complementari;
        10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla
funzionalita' dell'impianto;
        11) modalita' di gestione integrata tra diversi soggetti.
    2.  Gli  enti  pubblici  territoriali,  al fine della valutazione
delle  proposte,  possono individuare ulteriori elementi oggettivi di
valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).
    3.  Alle  selezioni  per  la  gestione  di impianti sportivi sono
ammessi  raggruppamenti  temporanei fra i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1.
    4.  Alle  selezioni,  qualora  ricorra il caso di cui all'Art. 2,
comma 3,   sono   ammessi  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e
raggruppamenti  misti  tra  imprese  ed i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1.