Nuovo testo dell'Art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» Art. 8. Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico 1. Le tessere di libera circolazione che cessano di validita' al 31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere dal 1° agosto 2004 e' riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia: a) i cavalieri di Vittorio Veneto; b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale; c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidita' dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidita' civile non inferiore al sessantasette per cento; d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalita' organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacita' lavorativa; e) i privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale; f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'Art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti); g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'Art. 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale. 2. A decorrere dal 1° agosto 2004, e' riconosciuto altresi' il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidita' pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale (1) 2-bis. Agli invalidi civili con grado di invalidita' pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidita' a partire dall'80%. 3. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di una riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'Art. 7, comma 3-bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia: a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidita' non inferiore al sessantasette per cento e sino al novantanove per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale; b) i pensionati di eta' superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne; c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invdlidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalita' organizzata dalla sesta all'ottava categoria. 4. Lo giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 3, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonche' le modalita' operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente. 5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di eta' superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'Art. 7, comma 3-bis, secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale. 7. I titoli di gratuita' e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 6 sono estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali. 8. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuita' ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalita' stabilite dalla giunta regionale. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.