Nuovo  testo  dell'Art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1
«Interventi  per  lo  sviluppo  del  trasporto  pubblico  regionale e
                               locale»

                               Art. 8.
Circolazione  gratuita  e  agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di
                         trasporto pubblico
    1.  Le tessere di libera circolazione che cessano di validita' al
31 dicembre  2003  sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere
dal  1°  agosto  2004  e'  riconosciuto  il diritto alla circolazione
gratuita  sui  servizi  di trasporto pubblico di linea nel territorio
regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:
      a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
      b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta
categoria  e  loro  eventuali  accompagnatori  secondo  le  modalita'
stabilite con apposito atto della giunta regionale;
      c)  i  deportati  nei  campi  di  sterminio  nazisti  K.Z., con
invalidita' dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidita'
civile non inferiore al sessantasette per cento;
      d)  gli  invalidi  a  causa  di atti di terrorismo e le vittime
della  criminalita'  organizzata  dalla prima alla quinta categoria o
corrispondente percentuale di menomazione della capacita' lavorativa;
      e)  i  privi  di  vista  per  cecita' assoluta o con un residuo
visivo  non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione  e  loro  eventuali  accompagnatori  secondo  le modalita'
stabilite con apposito atto della giunta regionale;
      f)  i  sordomuti  in possesso di certificato di sordomutismo ai
sensi  dell'Art.  1  della  legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del
contributo  ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione  e  l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di
assistenza ai sordomuti);
      g)  gli  agenti  ed  ufficiali  di  Polizia  giudiziaria di cui
all'Art.  57  del  codice  di procedura penale in servizi di pubblica
sicurezza,  secondo  le  modalita'  stabilite con apposito atto della
giunta regionale.
    2.  A  decorrere  dal 1° agosto 2004, e' riconosciuto altresi' il
diritto  alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico
di  linea  nel  territorio  regionale  ai cittadini italiani invalidi
civili,  inabili  ed  invalidi  del lavoro residenti in Lombardia con
grado  di  invalidita'  pari  al 100%, formalmente riconosciuti dalle
commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza
passata  in  giudicato,  e  loro eventuali accompagnatori, secondo le
modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale (1)
    2-bis. Agli invalidi civili con grado di invalidita' pari al 100%
sono  assimilati  i  grandi  invalidi  del  lavoro  con invalidita' a
partire dall'80%.
    3.  A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di
una   riduzione   dell'abbonamento   regionale  di  cui  all'Art.  7,
comma 3-bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di
trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate
categorie di residenti in Lombardia:
      a)   gli  invalidi  civili,  inabili  ed  invalidi  del  lavoro
formalmente  riconosciuti  dalle  commissioni  mediche previste dalla
legislazione  vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di
invalidita'  non  inferiore  al  sessantasette  per  cento  e sino al
novantanove  per  cento  o  equiparato,  con  riconoscimento  ai loro
eventuali  accompagnatori  del  diritto  alla  circolazione  gratuita
secondo  le  modalita'  stabilite  con  apposito  atto  della  giunta
regionale;
      b)  i  pensionati  di  eta' superiore ai sessantacinque anni se
uomini e ai sessanta anni se donne;
      c)  gli  invalidi di guerra e di servizio, gli invdlidi a causa
di  atti  di  terrorismo  e le vittime della criminalita' organizzata
dalla sesta all'ottava categoria.
    4.  Lo giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale
dell'agevolazione  tariffaria  di  cui  al  comma 3,  anche  in forma
differenziata  in  relazione  alla  tipologia  di utenti beneficiari,
nonche'    le    modalita'    operative    per    il   riconoscimento
dell'agevolazione;   a   tal   fine   l'assessore  proponente  svolge
preventivamente    una   relazione   nella   commissione   consiliare
competente.
    5.  Le  agevolazioni  per  l'utilizzo  dei  servizi  di trasporto
pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con
indicatore  di  situazione  economica  equivalente ISEE regionale non
superiore  al  limite  definito  dalla  giunta  regionale. Nelle more
dell'approvazione   dell'ISEE   regionale,  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e
successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  A  decorrere  dal  1° agosto  2004, i pensionati residenti in
Lombardia,  di  eta'  superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai
sessanta  anni  se  donne,  con  indicatore  di  situazione economica
equivalente  ISEE regionale superiore al limite definito dalla giunta
regionale   ai   sensi   del  comma 5,  hanno  diritto  ad  usufruire
dell'abbonamento  regionale  ridotto  di cui all'Art. 7, comma 3-bis,
secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    7.  I titoli di gratuita' e le agevolazioni previste dai commi 1,
2,  3  e  6  sono  estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi
ferroviari regionali.
    8.  Le  tessere  che  abilitano  ai  titoli  di gratuita' ed alle
agevolazioni  tariffarie  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l'utilizzo
dei  servizi  di  trasporto  pubblico  di linea sono rilasciate dalla
Regione con le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    (1)   La   Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  432/2005  ha
dichiarato  la illegittimita' costituzionale del comma nella parte in
cui  non  include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra
gli  aventi  il  diritto  alla  circolazione  gratuita sui servizi di
trasporto  pubblico  di  linea  riconosciuto  alle persone totalmente
invalide per cause civili.