(Pubblicata  nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente regolamento disciplina i compiti del garante dei
detenuti,  ai  sensi  dell'Art.  10 della legge regionale 14 febbraio
2005,  n. 8 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli
istituti penitenziari della Regione Lombardia).
    2.  Le funzioni di garante dei detenuti, di seguito indicato come
«Garante»,  sono  svolte  pro  tempore dal difensore civico sino alla
istituzione  della  figura preposta e alla definizione delle funzioni
ad  essa  attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto
agli organi e alle strutture amministrative regionali.
    3. Il difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di garante,
concorre  ad  assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive
della  liberta' personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto
utenti  dei  servizi  pubblici  regionali  e delle connesse attivita'
nell'ambito delle materie di competenza regionale.
    4. L'azione del garante si rivolge all'amministrazione regionale,
agli  enti  pubblici  regionali ai gestori o concessionari di servizi
pubblici  regionali  o  convenzionati con enti pubblici regionali che
interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione
penale esterna con sede in Lombardia.