Art. 3. Modalita' di intervento 1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, il garante collabora con le autorita' competenti al fine di rendere efficace l'attivita' prevista dal presente regolamento. 2. Il garante puo' effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'Art. 117, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta). 3. Il garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all'avente diritto. 4. Le strutture regionali competenti rilasciano al garante entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalita' di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate. 5. Il garante puo' convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica. 6. Il garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all'Art. 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla legge regionale n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il garante puo' proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.