Art. 3.
                       Modalita' di intervento

    1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio,
il  garante  collabora con le autorita' competenti al fine di rendere
efficace l'attivita' prevista dal presente regolamento.
    2.  Il  garante  puo'  effettuare  visite negli istituti di pena,
previa  autorizzazione  del  Ministero della giustizia - dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria, ai sensi dell'Art. 117, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento  recante  norme  sull'ordinamento  penitenziario e sulle
misure privative e limitative della liberta).
    3.  Il garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione
della  richiesta  di  cui  al  comma 1,  a dare compiuta informazione
all'avente diritto.
    4.  Le strutture regionali competenti rilasciano al garante entro
trenta  giorni  dalla richiesta, per le finalita' di cui al comma 3 e
nel  rispetto  delle  previsioni di legge, copia di atti o documenti,
chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.
    5.   Il   garante  puo'  convocare  direttamente  i  responsabili
regionali  del  procedimento  in  esame provvedendo, entro il termine
all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.
    6.  Il  garante  interviene,  nei  confronti  dei soggetti di cui
all'Art.   1,   comma 4,  in  caso  di  verificate  inadempienze  che
compromettano  l'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  alla  legge
regionale  n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le
inadempienze  perdurino,  il  garante  puo'  proporre  l'adozione  di
opportune  iniziative  agli organi regionali titolari della vigilanza
su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.