Art. 6. Disposizioni finali 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni di garante dei detenuti in capo al difensore civico regionale. 2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, da' notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell'ufficio e tra l'altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l'attivazione e del carattere di gratuita' degli interventi. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 14 dicembre 2006 FORMIGONI Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/283 del 5 dicembre 2006.