Art. 6.
                         Disposizioni finali

    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento,  il Consiglio regionale adotta i provvedimenti
necessari  per l'avvio delle funzioni di garante dei detenuti in capo
al difensore civico regionale.
    2.  Il  Consiglio  regionale,  mediante  mezzi  di  comunicazione
idonei,  da'  notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da
esercitare  nel rispetto del principio di leale collaborazione con le
amministrazioni  competenti,  del  soggetto incaricato dell'ufficio e
tra  l'altro  dei  suoi compiti, della sede, degli orari di apertura,
dei   recapiti   telefonici,  dei  soggetti  che  possono  richiedere
l'attivazione e del carattere di gratuita' degli interventi.
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 14 dicembre 2006
                              FORMIGONI

Approvato  con  deliberazione del consiglio regionale n. VIII/283 del
5 dicembre 2006.