Art. 4.

                             Competenze

    1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia
oggetto  della  presente  legge,  ivi  compresi  quelli relativi alla
comunicazione  dell'utilizzazione  agronomica  nonche'  ai controlli,
all'imposizione di prescrizioni e all'emanazione dei provvedimenti di
divieto  o di sospensione dell'attivita', di cui all'Art. 2, comma 2,
lettere b)  e  f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell'Art. 107,
comma 1,  lettera d),  della  legge  regionale  6 agosto  1999, n. 14
(organizzazione  delle  funzioni  a livello regionale e locale per la
realizzazione   del   decentramento   amministrativo)   e  successive
modifiche,  fatti  salvi  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
previsti:
      a) all'Art.  103-bis) e all'Art. 106, comma 1, lettera h) della
legge  regionale  n.  14/1999  e  successive modifiche, di competenza
della provincia;
      b) all'Art.  105,  comma 1,  lettere h)  e  h-bis)  della legge
regionale  n.  14/1999  e  successive  modifiche, di competenza della
Regione.