Art. 4. Competenze 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione dell'utilizzazione agronomica nonche' ai controlli, all'imposizione di prescrizioni e all'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attivita', di cui all'Art. 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell'Art. 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatti salvi le funzioni ed i compiti amministrativi previsti: a) all'Art. 103-bis) e all'Art. 106, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della provincia; b) all'Art. 105, comma 1, lettere h) e h-bis) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della Regione.