Art. 5.

                           S a n z i o n i

    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  137, comma 14, del
decreto  legislativo n. 152/2006, a chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica  contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai
sensi dell'Art. 2, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di
euro 1000,00 ad un massimo di euro 10 mila.