Art. 5. S a n z i o n i 1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'Art. 2, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 10 mila.