Art. 6.

Modifiche  alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, «Organizzazione
delle  funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
        decentramento amministrativo» e successive modifiche.

    1.  Al  titolo  IV,  capo II, sezione II della legge regionale n.
14/1999  e  successive  modifiche,  dopo  l'Art.  103  e' aggiunto il
seguente:
    «Art.  103-bis  (Individuazione  delle  autorita'  competenti  al
rilascio  dell'autorizzazione  integrata ambientale di cui al decreto
legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59,  "Attuazione integrale della
direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento"  e  successive  modifiche).  - 1. In attuazione di
quanto   previsto  dall'Art.  2,  comma 1,  lettera i),  del  decreto
legislativo  n.  59/2005,  e'  delegata alle province la competenza a
rilasciare  l'autorizzazione  integrata  ambientale  per le attivita'
industriali  di  cui  all'allegato  I  al citato decreto, fatto salvo
quanto  previsto  dal comma 2. Nell'esercizio della suddetta funzione
le  province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito
dall'ARPA nonche' del comitato tecnico scientifico di cui all'Art. 13
della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.
    2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale per le
attivita' industriali elencate nel punto 5 dell'allegato I al decreto
legislativo n. 59/2005 e' riservato alla Regione ai sensi dell'Art. 4
della  legge  regionale  9 luglio  1998,  n. 27 (disciplina regionale
della gestione dei rifiuti).».
    2.  Dopo  la  lettera h)  del  comma  1 dell'Art. 105 della legge
regionale n. 14/1999 e successive modifiche e' inserita la seguente:
    «h-bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche
in  materia  di  utilizzazione  agronomica,  aggiuntive  a  quelle di
competenza dei comuni ai sensi dell'Art. 107, comma 1, lettera d);».
    3.  La lettera d) del comma 1 dell'Art. 107 della legge regionale
n. 14/1999, e' sostituita dalla seguente:
    «d)  l'utilizzazione  agronomica  delle  acque di vegetazione dei
frantoi  oleari,  degli  effluenti di allevamento, delle acque reflue
delle  aziende  di cui all'Art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
decreto   legislativo   3 aprile  2006,  n.  152  (norme  in  materia
ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il
decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali 7 aprile
2006  (criteri  e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione  agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all'Art.  38  del  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152), ivi
compresi la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli,
l'imposizione  di  prescrizioni  e  l'emanazione dei provvedimenti di
divieto o di sospensione dell'attivita';».