Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche. 1. Al titolo IV, capo II, sezione II della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, dopo l'Art. 103 e' aggiunto il seguente: «Art. 103-bis (Individuazione delle autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e successive modifiche). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 59/2005, e' delegata alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attivita' industriali di cui all'allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Nell'esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'ARPA nonche' del comitato tecnico scientifico di cui all'Art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche. 2. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attivita' industriali elencate nel punto 5 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59/2005 e' riservato alla Regione ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (disciplina regionale della gestione dei rifiuti).». 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 105 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche e' inserita la seguente: «h-bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell'Art. 107, comma 1, lettera d);». 3. La lettera d) del comma 1 dell'Art. 107 della legge regionale n. 14/1999, e' sostituita dalla seguente: «d) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'Art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli, l'imposizione di prescrizioni e l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attivita';».