Art. 2.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  relazione  a quanto previsto all'Art. 1, restano comunque
valide  le  autorizzazioni  all'installazione  e  all'esercizio degli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati da fonti
rinnovabili  rilasciate  dalle  province,  nell'ambito delle funzioni
attribuite   dall'Art.   51,   comma   1,   lettera c),  nel  periodo
intercorrente   tra   la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 387/2003 e la data di entrata in vigore della presente
legge.