Art. 2. Disposizioni transitorie 1. In relazione a quanto previsto all'Art. 1, restano comunque valide le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalle province, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'Art. 51, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e la data di entrata in vigore della presente legge.