Art. 3. Soggetti destinatari dei finanziamenti 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un progetto unitario di interventi proposto dalla direzione regionale ai beni e alle attivita' culturali sulla base di una ricognizione sul territorio delle attivita' compatibili con le finalita' della presente legge. 2. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni, province, istituti scolastici, universita', altre pubbliche istituzioni e enti ecclesiastici e privati presenti sul territorio laziale ed a cofinanziamento progetti sottoposti all'approvazione della Commissione europea. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 novembre 2006 MARRAZZO