Art. 3.
               Soggetti destinatari dei finanziamenti
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  approva  annualmente  un progetto unitario di interventi
proposto dalla direzione regionale ai beni e alle attivita' culturali
sulla  base  di  una  ricognizione  sul  territorio  delle  attivita'
compatibili con le finalita' della presente legge.
    2.  Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni,
province,   istituti   scolastici,   universita',   altre   pubbliche
istituzioni  e  enti  ecclesiastici e privati presenti sul territorio
laziale  ed  a  cofinanziamento  progetti sottoposti all'approvazione
della Commissione europea.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 23 novembre 2006
                              MARRAZZO