Art. 3
          Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998

1.  Dopo  il  Capo  I del Titolo III - Trasporto autofilotranviario e
trasporto rapido a' guida vincolata - della legge regionale n. 30 del
1998, e' aggiunto il seguente:
                             «Capo I-bis
           Disciplina del noleggio di autobus non di linea
                           con conducente
                            Art. 26-bis.
                           Autorizzazione
1.  L'esercizio  dell'attivita'  di trasporto passeggeri non di linea
mediante  noleggio  di autobus con conducente puo' essere svolto solo
da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei
requisiti  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22
dicembre  2000,  n.  395  (Attuazione  della direttiva 98/76/CE del 1
ottobre  1998  del  Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della
direttiva  96/26/CE  del  29  aprile  1996 riguardante l'accesso alla
professione  di  trasportatore  su  strada  di  merci  e viaggiatori,
nonche'  il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri
titoli   allo   scopo  di  favorire  l'esercizio  della  liberta'  di
stabilimento   di  detti  trasportatori  nel  settore  dei  trasporti
`nazionali  ed  internazionali) relativi all'accesso alla professione
di  trasportatore  su  strada  di  viaggiatori  ed  e' subordinato al
rilascio  di autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha
la sede legale.
2.  Nell'ambito  applicativo dell'art. 2 della legge n. 218 del 2003,
le  imprese  (persone  fisiche  o  giuridiche)  esercenti  servizi di
noleggio di autobus con conducente devono utilizzare per l'esecuzione
del  trasporto  esclusivamente  personale idoneo a condurre i veicoli
della  categoria  ai  sensi  dell'art. 116 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della strada) ed in possesso di
certificazione di abilitazione professionale.
3.  La  Giunta  regionale  definisce  il  contenuto  della domanda di
autorizzazione la quale deve comunque indicare:
a) riguardo all'impresa:
1) la denominazione e la sede legale;
2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio;
3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
1)  il  numero,  i dati identificativi dei conducenti, il loro titolo
nazionale  o  internazionale  a condurre i veicoli della categoria ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992 e certificato di
abilitazione  professionale  e  la tipologia del relativo rapporto di
lavoro;
2)  l'autodichiarazione  attestante  la  regolarita' contributiva dei
conducenti.
4.  La  verifica  di  permanenza dei requisiti indicati e' effettuata
almeno  a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale
per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui
al  comma  3,  lettera  b),  numero  2), la quale viene effettuata, a
campione, annualmente.
5.  Le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo n. 395 del 2000 devono essere comunicate entro tre giorni
lavorativi.
6.  Il  venir  meno  delle  idoneita'  di cui al comma 2 del presente
articolo, deve essere comunicata entro sette giorni lavorativi.
7.  Ogni  variazione  dei dati di cui al comma 3, lettere a) e b) del
presente  articolo  deve  essere  comunicata  entro  quindici  giorni
lavorativi dall'avvenuta variazione.
                            Art. 26-ter.
                  Registro regionale delle imprese
1.  E'  istituito,  in  forma telematica, il registro regionale delle
imprese  che  esercitano  trasporto  passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali,
gestite  ed aggiornate dalle Province, recante i dati di cui all'art.
26-bis, comma 3, lettera a).
                           Art. 26-quater.
                       Funzioni della Regione
1.  La Regione provvede alla raccolta dei dati nel registro regionale
delle  imprese  ed  alla  trasmissione periodica dei dati al registro
nazionale.
2. La Regione inoltre:
a)  formula  atti  di  indirizzo  alle province per l'esercizio delle
funzioni attribuite;
b)   provvede   alla   vigilanza   ed   al  controllo  sull'esercizio
dell'attivita';
c)   determina  le  modalita'  di  presentazione  della  domanda,  la
documentazione  da  allegarsi  ed  i  titoli richiesti, fatti salvi i
diritti  di  segreteria, conservazione, estrazione, copia dovute alle
province  o alle agenzie locali per la mobilita' da parte dell'utenza
per  la  fruizione  del  servizio  di rilascio delle autorizzazioni e
assistenza  tecnica, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse
assegnate;
d) adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
un  regolamento  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  noleggio con
conducente di autobus.
                         Art. 26-quinquies.
   Funzioni delle Province e delle Agenzie locali per la mobilita'
1.  Le  Province provvedono alla tenuta delle sezioni provinciali del
registro  delle  imprese  ed  al  rilascio delle autorizzazioni anche
tramite le Agenzie locali per la mobilita' ove tali funzioni siano ad
esse    specificatamente    assegnate.   Esse   provvedono   altresi'
all'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  agli articoli 26-septies e
26-octies,   ove   non   siano   assegnate   anch'esse  alle  Agenzie
congiuntamente  alla  tenuta delle sezioni provinciali del registro e
al rilascio delle autorizzazioni sopra citate.
                           Art. 26-sexies.
              Autobus sovvenzionati con fondi pubblici
1.  Ai  fini del rispetto dell'art. 1, comma 3 della legge n. 218 del
2003, e sino ad esaurimento, possono essere distratti dal servizio di
linea mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre
2003,   a  condizione  che  sia  restituita  una  quota  parte  della
sovvenzione   stessa,  rapportata  al  periodo  di  utilizzazione  ed
all'ammontare del finanziamento secondo criteri e modalita' stabilite
dalla Giunta regionale.
                          Art. 26-septies.
            Regolamento regionale e regime sanzionatorio
1.  Il  regolamento  regionale  di  cui  all'art. 26-quater, comma 2,
lettera d) reca prescrizioni relative a:
a) sicurezza del servizio;
b) regolarita' del servizio;
c)  regolarita'  della  documentazione  attestante  il  possesso  dei
requisiti   e   adempimenti   necessari   al   corretto   svolgimento
dell'attivita';
d) qualita' del servizio;
e) regolarita' contributiva dei conducenti.
2.  Le  infrazioni  alle  prescrizioni del regolamento regionale sono
punite  ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n.
21  (Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative di
competenza  regionale) con sanzioni amministrative pecuniarie come di
seguito specificato:
a)  le  infrazioni  alle  norme di cui al comma 1, lettera a) con una
sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
b)  le  infrazioni  alle  norme di cui al comma 1, lettera b) con una
sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
c)  le  infrazioni  alle  norme di cui al comma 1, lettera c) con una
sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00;
d)  le  infrazioni  alle  norme di cui al comma 1, lettera d) con una
sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;
e)  le  infrazioni  alle  norme di cui al comma 1, lettera e) con una
sanzione  da  un  minimo  di  euro  1.000,00  ad  un  massimo di euro
3.000,00.
                           Art. 26-octies.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1.  L'autorizzazione  e'  sospesa  da un minimo di venti giorni ad un
massimo  di  quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di
un   anno   quattro  infrazioni  alle  prescrizioni  del  regolamento
regionale  previste  dall'art.  26-septies, comma 2, lettere a) e b),
concernenti   la   sicurezza   e   la  regolarita'  del  servizio,  o
contravvenzioni  alle  disposizioni  di cui all'art. 6 della legge n.
218  del 2003. Qualora l'impresa commetta due o piu' infrazioni gravi
l'autorizzazione  e'  sospesa  da  un  minimo  di trenta giorni ad un
massimo di sessanta giorni.
2. L'autorizzazione e' sospesa da un minimo di tre mesi ad un massimo
di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due
infrazioni   alle  prescrizioni  del  regolamento  regionale  di  cui
all'art.  26-septies, comma 2, lettera e), concernenti la regolarita'
contributiva dei conducenti.
3. L'autorizzazione e' sospesa da un minimo di sette ad un massimo di
trenta  giorni  qualora  una  impresa commetta, nel corso di un anno,
quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui
all'art.  26-septies, comma 2, lettera c), concernenti la regolarita'
della  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti e gli
adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attivita'. Qualora
l'impresa  commetta  due  o piu' infrazioni gravi l'autorizzazione e'
sospesa  da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque
giorni.
4.  Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa
ha  in disponibilita' almeno dieci autobus il numero delle violazioni
annuali   di   cui   ai  commi  1  e  3  che  comportano  sospensione
dell'autorizzazione  aumenta di una unita' ed aumenta altresi' di una
ulteriore  unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili, fino ad un
massimo di dieci violazioni.
5.  Ai  fini  del  presente  articolo  costituisce  infrazione  grave
l'illecito  punito  con una sanzione superiore alla meta' del massimo
previsto.
6. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa:
a)     effettua     il    servizio    nonostante    la    sospensione
dell'autorizzazione;
b)  incorre  nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione
per un periodo superiore a centottanta giorni;
c)  non  rispetta  il  principio di separazione contabile tra servizi
sussidiati  e  servizi commerciali nel caso di societa' o imprese che
svolgono  sia  servizi  di  trasporto  pubblico  locale, sia noleggio
autobus con conducente.
                           Art. 26-nonies.
            Consultazione degli utenti e degli operatori
                 del trasporto pubblico non di linea
1.  Le  Province, in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le
Agenzie locali della mobilita', ogni, anno organizzano un incontro di
consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei
consumatori  per  verificare  stato  e  criticita'  del settore e dei
servizi  e  le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento
qualitativo  del  servizio,  nonche'  per individuare azioni comuni e
concordate.
2.  La  Regione  tiene  conto  dei risultati degli incontri di cui al
comma  1  al  fine  dell'esercizio  delle  proprie  competenze di cui
all'art. 26-quater, comma 2.».