Art. 4 Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 e' soppressa la locuzione: «con qualsiasi mezzo esercitati». 2. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese esercenti tale servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di cui alla legge n. 218 del 2003 tramite le agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico locale, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate».