Art. 4
     Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998

1.  Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n.
30   del  1998  e'  soppressa  la  locuzione:  «con  qualsiasi  mezzo
esercitati».  2.  Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30
del 1998 e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis)    il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esercizio
dell'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con conducente e la tenuta
delle  sezioni  provinciali del registro delle imprese esercenti tale
servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di
cui  alla  legge  n.  218  del  2003 tramite le agenzie locali per la
mobilita'  e  il  trasporto  pubblico locale, ove tali funzioni siano
specificatamente ad esse assegnate».