Art. 5 Norme finali e transitorie 1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le imprese sono tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale ed iscriversi alla sezione provinciale del registro regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente entro i limiti e con le modalita' previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 dicembre 2007 ERRANI (Omissis)