Art. 5
                     Norme finali e transitorie

1.  Le  licenze  di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai
comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci
entro  il  termine  di tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge.  Entro  tale  termine  le  imprese  sono  tenute  ad  ottenere
l'autorizzazione  provinciale  ed iscriversi alla sezione provinciale
del  registro  regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le
imprese  di  trasporto  viaggiatori  effettuato  mediante noleggio di
autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate
all'esercizio  del servizio di noleggio con conducente entro i limiti
e con le modalita' previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge
quadro  per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di   linea).  La  presente  legge  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007
                               ERRANI
(Omissis)