Art. 2. Modifiche dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005 1. Il comma 1 dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005, e' sostituito dal seguente: «1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche: a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonche' per i boschi governati a ceduto a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno; b) per i ceduti coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo; c) per i ceduti coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione puo' autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.». 2. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1. bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduto, nonche' i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2.».