Art. 2.
     Modifiche dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005,
e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  tagli  di  fine  turno  possono  eseguirsi nelle seguenti
epoche:
      a) per  i  boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei,
irregolari  e/o articolati, nonche' per i boschi governati a ceduto a
sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;
      b) per  i  ceduti coetanei semplici, matricinati e composti, al
di  sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno
successivo;
      c) per  i ceduti coetanei la cui area al taglio si sviluppa per
almeno  il  50%  al  di  sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione puo'
autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio
per  un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse
situazioni  meteorologiche  sentito  il coordinamento provinciale del
corpo forestale dello Stato.».
    2. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1.  bis.  I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto
ed a ceduto, nonche' i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento
e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 2.».