Art. 4.
         Declaratoria di funzioni delle figure professionali

    1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'Art. 2
sono le seguenti:
      a) e'   guida  turistica  chi  per  professione  illustra,  con
competenza  a  carattere  regionale,  nel  corso di visite guidate in
accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte,
gallerie,  musei,  mostre,  monumenti,  scavi archeologici, complessi
architettonici,  urbanistici,  citta'  ed  insediamenti  umani,  beni
demo-etno-antropologici   e  quant'altro  sia  testimonianza  di  una
civilta',  evidenziandone  le  caratteristiche artistiche, storiche e
monumentali;
      b) e'  guida  ambientale-escursionistica  chi  per  professione
accompagna  persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri
o  acquatici,  compresi  parchi  ed  aree  protette, illustrandone le
peculiarita' paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e
geologiche;
      c) e'  guida  turistica sportiva chi per professione accompagna
persone  singole  o gruppi di persone in attivita' turistico-sportive
per  le  quali e' richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari
tecniche  secondo  le  direttive,  le  linee  guida  e  le tabelle di
specializzazione  adottate  con deliberazione della giunta regionale,
previo  parere  della  Commissione consiliare competente per materia;
appartengono  alla  categoria  di  guida  turistica sportiva le guide
subacquee  e  gli  istruttori  subacquei di' cui alla legge regionale
26 febbraio  1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attivita' degli
operatori del turismo subacqueo).