(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del
                          31 ottobre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  Con  la  presente  legge  la Regione istituisce l'ufficio del
garante  regionale  delle  persone  sottoposte a misure restrittive o
limitative della liberta' personale, di seguito denominato garante.
    2.  Il  garante,  in  armonia  con  i principi fondamentali della
Costituzione,  delle  convenzioni  internazionali  sui  diritti umani
ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito
delle  materie  di  competenza  regionale, contribuisce a garantire i
diritti delle persone di cui al comma 1.
    3.  I  destinatari della presente legge sono: le persone presenti
negli  istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le
persone  sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato
di  arresto  ovvero  di  fermo,  nonche'  le  persone  presenti nelle
strutture  sanitarie  in  quanto  sottoposte  a trattamento sanitario
obbligatorio.