(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 31 ottobre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione istituisce l'ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale, di seguito denominato garante. 2. Il garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1. 3. I destinatari della presente legge sono: le persone presenti negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonche' le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.