Art. 10.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Il  consiglio regionale provvede alla elezione del garante ai
sensi  dell'Art.  2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
    2.  La giunta regionale approva l'atto di cui all'Art. 7, comma 2
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.