Art. 10. Norme finali e transitorie 1. Il consiglio regionale provvede alla elezione del garante ai sensi dell'Art. 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La giunta regionale approva l'atto di cui all'Art. 7, comma 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.