Art. 11.
                          Norma finanziaria

    1.   Per   il   finanziamento   degli  interventi  previsti  agli
articoli 5,  6 comma 1, lettera h), 7 comma 3 e 8 comma 1, lettera a)
e'  autorizzata  per  l'anno  2006  la  spesa  di  50.000,00  euro da
iscrivere  nella  unita'  previsionale di base 13.1.001 che assume la
nuova  denominazione  «Interventi a favore delle persone sottoposte a
misure   restrittive   o   limitative   della   liberta'   personale»
(cap. 2711-2712-2713).
    2.  Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa
fronte  con  riduzione  di  pari importo dello stanziamento esistente
nella unita' previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione
2006 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).
    3.  Per  gli  anni  2007  e  successivi  l'entita' della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comma 3,  lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
    4.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 18 ottobre 2006
                             LORENZETTI

(Omissis)