Art. 11. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h), 7 comma 3 e 8 comma 1, lettera a) e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unita' previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione «Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale» (cap. 2711-2712-2713). 2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100). 3. Per gli anni 2007 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 18 ottobre 2006 LORENZETTI (Omissis)