Art. 2.
                  Designazione e nomina del garante

    1.   Il   consiglio   regionale   designa,  mediante  elezione  a
maggioranza  dei  2/3 dei consiglieri regionali assegnati, il garante
di cui all'Art. 1.
    2.   Il   garante  e'  scelto  tra  personalita'  con  comprovata
competenza  nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei
diritti  umani  e  con esperienza in ambito penitenziario. Il garante
per  esperienze  acquisite  nella  tutela  dei  diritti  deve offrire
garanzia   di  probita',  indipendenza,  obiettivita',  competenza  e
capacita'  nell'esercizio delle proprie funzioni. Il garante opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
    3. Il garante e' nominato con decreto del presidente della giunta
regionale, dura in carica cinque anni e non puo' essere riconfermato.
Alla  scadenza  del  mandato,  il  garante rimane in carica fino alla
nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta
giorni,  entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina
del nuovo garante.