Art. 3. Incompatibilita' 1. La carica di garante e' incompatibile con quella di: a) membro del parlamento italiano e membro del parlamento europeo, Ministro, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica, nonche' amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 2. Il garante non puo' esercitare, durante il mandato, altre attivita' di lavoro autonomo. Il conferimento dell'incarico di garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.