Art. 3.
                          Incompatibilita'

    1. La carica di garante e' incompatibile con quella di:
      a) membro  del  parlamento  italiano  e  membro  del parlamento
europeo,   Ministro,   presidente  della  regione,  presidente  della
provincia, sindaco, consigliere ed assessore regionale, provinciale e
comunale;
      b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa'
a  partecipazione pubblica, nonche' amministratore di ente, impresa o
associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi
dalla Regione.
    2.  Il  garante  non  puo'  esercitare, durante il mandato, altre
attivita'  di  lavoro  autonomo.  Il  conferimento  dell'incarico  di
garante  a  personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque
controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa
senza  assegni  e  il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il
periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza
e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.