Art. 4.
           Decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca

    1.  Il  presidente  del  consiglio regionale, qualora accerti una
delle  cause di incompatibilita' di cui all'Art. 3, sentito l'ufficio
di   presidenza  del  consiglio  regionale,  invita  l'interessato  a
rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera
all'invito,  lo  dichiara  decaduto  dall'incarico  dandone immediata
comunicazione  al  consiglio  regionale  il  quale  provvede,  con le
modalita'  di  cui all'Art. 2, comma 1, alla designazione di un nuovo
garante entro e non oltre novanta giorni.
    2. Il consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato
impedimento fisico o psichico del garante o nel caso in cui lo stesso
riporti  condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione
ai sensi dell'Art. 2, comma 1.
    3.  Il  consiglio  regionale  puo' revocare il garante in caso di
gravi  violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato.
In   questo   caso  il  consiglio  regionale  procede  ad  una  nuova
designazione ai sensi dell'Art. 2, comma 1.