Art. 5.
                        Trattamento economico

    1. Il trattamento economico e' determinato dalla giunta regionale
in  misura  non  superiore  allo  stipendio tabellare della qualifica
unica  dirigenziale  previsto  dal  contratto collettivo nazionale di
lavoro  dell'area  della  dirigenza  del comparto regioni e autonomie
locali.
    2.   Qualora   il   garante  eserciti  una  attivita'  di  lavoro
subordinato il trattamento economico di cui al comma 1 e' ridotto del
quaranta per cento.
    3.  Al  garante  che,  per  ragioni  connesse all'esercizio delle
proprie  funzioni,  si reca fuori Regione e' dovuto il trattamento di
missione previsto per i dirigenti regionali.