Art. 5. Trattamento economico 1. Il trattamento economico e' determinato dalla giunta regionale in misura non superiore allo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali. 2. Qualora il garante eserciti una attivita' di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al comma 1 e' ridotto del quaranta per cento. 3. Al garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori Regione e' dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.