Art. 6.
                           F u n z i o n i

    1.  Il  garante  per  le  finalita'  di  cui all'Art. 1, comma 2,
nell'ambito  delle iniziative di solidarieta' sociale e in previsione
della  promozione  dei  diritti  di  partecipazione alla vita civile,
svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e
con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:
      a) assume  iniziative  volte  ad assicurare che alle persone di
cui  all'Art.  1,  comma 3  siano  erogate le prestazioni inerenti al
diritto  alla  salute,  al  miglioramento  della qualita' della vita,
all'istruzione   e   alla   formazione  professionale  e  ogni  altra
prestazione  finalizzata  al  recupero, alla reintegrazione sociale e
all'inserimento nel mondo del lavoro;
      b) segnala  eventuali  fattori  di  rischio  o  di danno per le
persone  di  cui  all'Art. 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in
qualsiasi  forma,  su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di
associazioni o organizzazioni non governative;
      c) si   attiva,   anche  nei  confronti  delle  amministrazioni
competenti,  affinche' queste assumano le necessarie iniziative volte
ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
      d) si   attiva   presso  le  strutture  e  gli  enti  regionali
competenti   in  caso  di  accertate  omissioni  o  inosservanze  che
compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
      e) propone  agli  organi  regionali  titolari  della vigilanza,
l'adozione  delle  opportune  iniziative  o  l'esercizio  del  potere
sostitutivo,  in  caso  di  perdurata assenza di quanto previsto alla
lettera d);
      f) propone agli organi regionali competenti. l'adozione di atti
normativi  e  amministrativi  per  contribuire ad assicurare il pieno
rispetto dei diritti delle persone di cui all'Art. 1, comma 3;
      g) esprime   parere,   su   richiesta  degli  organi  regionali
competenti, relativamente alle materie della presente legge;
      h) propone  iniziative di informazione, di promozione culturale
e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie
delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive o limitative della
liberta' personale.
    2.   Il  garante  e'  membro  dell'osservatorio  regionale  sulla
condizione penitenziaria e post. penitenziaria.
    3.  Il  garante  per  le finalita' di cui all'Art. 1, comma 2, ha
facolta'  di  acquisire  gli  esiti  delle decisioni conseguenti alla
concertazione  della  programmazione  sociale  di  territorio  ed  ha
facolta' di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le
tematiche inerenti la propria funzione.
    4.  Il  garante  informa periodicamente la commissione consiliare
competente in materia, sull'attivita' svolta.