Art. 6. F u n z i o n i 1. Il garante per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarieta' sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni: a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all'Art. 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualita' della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'Art. 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative; c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinche' queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a); d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a); e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d); f) propone agli organi regionali competenti. l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'Art. 1, comma 3; g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge; h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale. 2. Il garante e' membro dell'osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post. penitenziaria. 3. Il garante per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 2, ha facolta' di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facolta' di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione. 4. Il garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia, sull'attivita' svolta.