Art. 7. Ufficio del garante 1. Il garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla giunta regionale. 2. Le modalita' organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del garante sono definite dalla giunta regionale con proprio atto, d'intesa con il garante stesso, sentita la competente commissione consiliare. 3. Il garante puo' avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonche' della collaborazione dell'osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post. penitenziaria, della conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.