Art. 7.
                         Ufficio del garante

    1.  Il  garante  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle proprie
funzioni, di risorse messe a disposizione dalla giunta regionale.
    2.  Le  modalita'  organizzative  e le risorse per lo svolgimento
delle  funzioni  del garante sono definite dalla giunta regionale con
proprio  atto,  d'intesa con il garante stesso, sentita la competente
commissione consiliare.
    3.  Il  garante  puo'  avvalersi,  di  esperti  da  consultare su
specifici    temi    e   problemi,   nonche'   della   collaborazione
dell'osservatorio  regionale  sulla  condizione penitenziaria e post.
penitenziaria,  della conferenza regionale volontariato giustizia, di
centri   universitari   di  studio  e  ricerca,  di  associazioni  di
volontariato  che  si  occupano  di  diritti umani e di condizioni di
detenzione.