Art. 9. Relazione annuale 1. Il garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti al consiglio regionale ed alla giunta regionale. 2. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicita' su organi di stampa della Regione o indipendenti. 3. Il consiglio regionale discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa. 4. Le attivita' del garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione. 5. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.