Art. 9.
                          Relazione annuale

    1.  Il garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una
relazione  sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati
ottenuti al consiglio regionale ed alla giunta regionale.
    2.  La  relazione  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicita'
su organi di stampa della Regione o indipendenti.
    3.  Il  consiglio  regionale discute la relazione in una apposita
sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
    4.  Le  attivita'  del  garante  ed  i  materiali  documentali ed
informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita
sezione del sito della Regione.
    5.   Gli  organi  regionali  con  competenze  attinenti  dovranno
trasmettere,   entro   il   31 gennaio  di  ciascun  anno,  relazioni
riepilogative  comprensive  di  statistiche  sintetiche sui servizi o
progetti attivati e sui risultati raggiunti.