Art. 2.
                        Copertura finanziaria

    1.  Per  far  fronte  al disavanzo finanziario di cui all'art. 1,
determinato  dalla  mancata  stipulazione  di  mutui  autorizzati con
l'Art.  11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la
giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   assumere,  in  relazione
all'effettivo  fabbisogno  di cassa, mutui o prestiti obbligazionari,
fino  all'importo  complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata
massima  di  anni  trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di
ammortamento   di   euro   600.000,00  per  l'anno  2006  e  di  euro
8.900.000,00 dal 2007 in poi.
    2.  All'onere  conseguente  dal  comma 1,  si fa fronte con quota
degli  stanziamenti  previsti  nelle  U.P.B.  15.1.003 e 15.3.002 del
bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.
    3.  Per  gli  effetti  di  cui  all'Art. 10, comma 1, della legge
16 maggio  1970, n. 281, nonche' del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  convertito  dalla  legge  30  luglio  2004,  n. 191, il mutuo o
prestito  di  cui  al comma 1 e' diretto al finanziamento delle spese
indicate nella tabella F allegata alla presente legge.