Art. 2. Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'Art. 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi. 2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008. 3. Per gli effetti di cui all'Art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F allegata alla presente legge.