Art. 9. Variazioni al bilancio 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'Art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 30 novembre 2006 LORENZETTI (Omissis)