Art. 9.
                       Variazioni al bilancio

    1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al
bilancio  pluriennale  2006-2008  sono apportate le variazioni di cui
alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
    2.  Per  effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme
reiscritte  ai sensi dell'Art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di
spesa  negli  importi e per gli interventi di cui alle relative leggi
regionali o statali.
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38,
comma 1  dello  statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 30 novembre 2006
                             LORENZETTI

(Omissis)