Art. 2. 1. Dopo l'art. 10 del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-bis (Punti vendita di giornali e autorizzazione). - 1. Per punti vendita di giornali si intendono gli esercizi che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici. 2. I punti vendita possono destinare parte della loro superficie di vendita, purche' in forma non prevalente, alla vendita di articoli del settore merceologico non alimentare nonche' di caramelle, confetti, cioccolatini e simili confezionati. 3. L'attivita' e' soggetta ad autorizzazione comunale, anche stagionale, rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione, qualora approvato. In mancanza del piano, le autorizzazioni possono essere rilasciate, tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle direttive provinciali. 4. L'autorizzazione per punti vendita di giornali puo' essere rilasciata anche: a) alle rivendite di generi di monopolio; b) al bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; c) alle piccole, medie e grandi strutture di vendita. 5. Nei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione puo' essere rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici oppure per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici.».