Art. 2.

   1.  Dopo  l'art.  10  del  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale  30  ottobre  2000,  n.  39,  e  successive modifiche, e'
inserito il seguente articolo:
   «Art.  10-bis  (Punti  vendita di giornali e autorizzazione). - 1.
Per  punti  vendita  di  giornali  si intendono gli esercizi che sono
autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.
   2.  I  punti vendita possono destinare parte della loro superficie
di vendita, purche' in forma non prevalente, alla vendita di articoli
del   settore  merceologico  non  alimentare  nonche'  di  caramelle,
confetti, cioccolatini e simili confezionati.
   3.  L'attivita'  e'  soggetta  ad  autorizzazione  comunale, anche
stagionale,   rilasciata   nel   rispetto   del   piano  comunale  di
localizzazione,   qualora   approvato.  In  mancanza  del  piano,  le
autorizzazioni  possono  essere  rilasciate, tenuto conto dei criteri
stabiliti dal presente regolamento e dalle direttive provinciali.
   4.  L'autorizzazione  per  punti  vendita  di giornali puo' essere
rilasciata anche:
    a) alle rivendite di generi di monopolio;
    b)  al  bar,  inclusi  quelli  posti nelle aree di servizio delle
autostrade  e  all'interno  di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed
esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
    c) alle piccole, medie e grandi strutture di vendita.
   5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata  per  la  vendita  di quotidiani e periodici oppure per la
vendita di soli quotidiani o di soli periodici.».