Art. 3. 1. Dopo l'art. 10-bis del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-ter (Piani comunali). - 1. I comuni possono predisporre un piano di localizzazione dei punti vendita sulla base delle direttive provinciali e dei seguenti criteri: a) densita' della popolazione e numero di famiglie; b) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere; c) entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni; d) condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane. 2. Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale ed individua per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita gia' esistenti e di quelli di nuova istituzione. 3. Prima dell'approvazione del piano vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori piu' rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. Il piano ha una validita' di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e puo' essere prorogato per ulteriori due anni.