Art. 3.

   1.  Dopo  l'art.  10-bis  del  decreto del presidente della Giunta
provinciale  30  ottobre  2000,  n.  39,  e  successive modifiche, e'
inserito il seguente articolo:
   «Art.  10-ter  (Piani comunali). - 1. I comuni possono predisporre
un  piano  di  localizzazione  dei  punti  vendita  sulla  base delle
direttive provinciali e dei seguenti criteri:
    a) densita' della popolazione e numero di famiglie;
    b)   caratteristiche  urbanistiche  e  sociali  di  ogni  zona  o
quartiere;
    c)  entita'  delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi
due anni;
    d)  condizioni  di accesso, con particolare riferimento alle zone
rurali o montane.
   2.  Il  piano  prevede  la suddivisione del territorio comunale in
zone  omogenee  dal  punto  di  vista  urbanistico  e  commerciale ed
individua  per  ciascuna  zona la dislocazione dei punti vendita gia'
esistenti e di quelli di nuova istituzione.
   3.   Prima   dell'approvazione   del  piano  vanno  consultate  le
associazioni  degli editori e dei distributori piu' rappresentative a
livello  nazionale  e  le  organizzazioni  sindacali  dei rivenditori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
   4. Il piano ha una validita' di cinque anni a decorrere dalla data
di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e puo' essere
prorogato per ulteriori due anni.