Art. 4.

   1.  Dopo  l'art.  10-ter  del  decreto del presidente della Giunta
provinciale  30  ottobre  2000,  n.  39,  e  successive modifiche, e'
inserito il seguente articolo:
   «Art.  10-quater  (Domande  di  autorizzazione).  -  1. Chi chiede
l'autorizzazione deve utilizzare, qualora disponibile, la modulistica
predisposta  dalla  ripartizione provinciale artigianato, industria e
commercio e dichiarare di accettare le seguenti condizioni:
    a)   deve   essere   assicurata   parita'   di  trattamento  alle
pubblicazioni;   tale  obbligo  non  si  applica  alle  pubblicazioni
pornografiche;
    b)  le  condizioni  economiche  e  le  modalita'  commerciali  di
cessione  delle  pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso
riconosciuto  ai  rivenditori, devono essere identiche per le diverse
tipologie  di  esercizi che effettuano la rivendita; le pubblicazioni
poste  in  vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di
vendita,  anche  relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti
dall'editore;
    c)  gli  esercizi  devono prevedere un apposito spazio espositivo
unitario  per  le  pubblicazioni  poste in vendita, adeguato rispetto
alla tipologia prescelta;
    d)  l'esposizione  al  pubblico  di giornali, riviste e materiale
pornografico e' vietata.
   2.  Le domande si intendono accolte se entro quarantacinque giorni
dalla  data  di  ricevimento  non  viene adottato il provvedimento di
diniego.  Tale  termine e' sospeso per la durata di venti giorni, nel
caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il
quale  deve  adottare  il provvedimento finale entro dieci giorni dal
ricevimento della documentazione.».