Art. 4. 1. Dopo l'art. 10-ter del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-quater (Domande di autorizzazione). - 1. Chi chiede l'autorizzazione deve utilizzare, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio e dichiarare di accettare le seguenti condizioni: a) deve essere assicurata parita' di trattamento alle pubblicazioni; tale obbligo non si applica alle pubblicazioni pornografiche; b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuto ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le pubblicazioni poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore; c) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo unitario per le pubblicazioni poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; d) l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico e' vietata. 2. Le domande si intendono accolte se entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine e' sospeso per la durata di venti giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale deve adottare il provvedimento finale entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione.».