Art. 5. 1. Dopo l'art. 10-quater del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-quinquies (Deroghe). - 1. Non e' necessaria l'autorizzazione: a) per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste periodiche di identica specializzazione; b) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, comunita' religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; c) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all'opera di volontari e volontarie; d) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; e) per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole; f) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; g) per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti; h) per la vendita effettuata all'interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purche' essa sia rivolta unicamente a dette persone; i) per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio; j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.».