Art. 5.

   1.  Dopo  l'art. 10-quater del decreto del presidente della Giunta
provinciale  30  ottobre  2000,  n.  39,  e  successive modifiche, e'
inserito il seguente articolo:
   «Art.   10-quinquies   (Deroghe).   -   1.   Non   e'   necessaria
l'autorizzazione:
    a) per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con
esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle  riviste  periodiche  di
identica specializzazione;
    b)  per  la  vendita  nelle  sedi  dei  partiti, in enti, chiese,
comunita'   religiose,   sindacati,   associazioni,   di   pertinenti
pubblicazioni specializzate;
    c) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi  a  scopo  di  propaganda  politica, sindacale o religiosa,
ricorrendo all'opera di volontari e volontarie;
    d) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
    e)  per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non
distribuite nelle edicole;
    f)  per  la  consegna porta a porta e per la vendita ambulante da
parte degli editori, distributori ed edicolanti;
    g)  per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando
essa costituisce un servizio ai clienti;
    h)  per  la vendita effettuata all'interno di musei, di strutture
pubbliche  o  private  con  accesso  riservato a determinate persone,
purche' essa sia rivolta unicamente a dette persone;
    i)  per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di
servizio;
    j)  per  la  vendita  nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e
nuclei  di  case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di
giornali.».