Art. 6. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis. E' consentito il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda di vendita di giornali, per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' l'affidamento in gestione di reparto; nel caso di punto vendita di cui all'art. 10-bis, comma 4, il trasferimento della gestione o della proprieta', deve riguardare sia la vendita di giornali che quella a cui la stessa e' abbinata.».