Art. 6.

   1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 33 del decreto del presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'
inserito il seguente comma:
   «1-bis.  E'  consentito  il  trasferimento  della gestione o della
proprieta'  dell'azienda  di vendita di giornali, per atto tra vivi o
per causa di morte, nonche' l'affidamento in gestione di reparto; nel
caso   di   punto  vendita  di  cui  all'art.  10-bis,  comma  4,  il
trasferimento  della gestione o della proprieta', deve riguardare sia
la vendita di giornali che quella a cui la stessa e' abbinata.».