Art. 7. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 36 del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «6-bis. A tutti i punti vendita di giornali esclusivi e non esclusivi esistenti in forza del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' rilasciata, d'ufficio, l'autorizzazione prevista dal presente regolamento.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 28 novembre 2006 DURNWALDER (Omissis)