Art. 7.

   1.  Dopo  il comma 6 dell'art. 36 del decreto del presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'
inserito il seguente comma:
   «6-bis.  A  tutti  i  punti  vendita  di  giornali esclusivi e non
esclusivi  esistenti in forza del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n.  170,  e'  rilasciata,  d'ufficio,  l'autorizzazione  prevista dal
presente regolamento.»
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 28 novembre 2006
                             DURNWALDER
(Omissis)