Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2007. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'armo finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (consulenze e incarichi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (caccia e pesca) al capitolo 40455 (spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneita' per l'attivita' di guardia venatoria volontaria). 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficolta' e alla gestione delle strutture a tali scopi dedicate. 5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 29 dicembre 2006. CAVERI (Omissis)