Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
determinato   complessivamente   in  annui  euro  1.000  a  decorrere
dall'anno 2007.
    2.  L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art.
14,  comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma
Valle  d'Aosta),  nello  stato di previsione della spesa del bilancio
della   Regione   sia  per  il  triennio  2006/2008  sia  per  l'armo
finanziario   2007   e   di   quello   per   il  triennio  2007/2009,
nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (consulenze e incarichi).
    3.  Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia
con  riferimento  agli  anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio
2006/2008,  sia  con  riferimento  agli  anni  2007,  2008 e 2009 dei
bilanci  per  l'anno  finanziario  2007  e per il triennio 2007/2009,
mediante    l'utilizzo    delle   risorse   iscritte   nell'obiettivo
programmatico  2.2.1.10 (caccia e pesca) al capitolo 40455 (spese per
la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di
preparazione  per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria
e  i  corsi  di  qualificazione  per  l'attestato  di  idoneita'  per
l'attivita' di guardia venatoria volontaria).
    4.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  all'Art.  8  sono destinati al finanziamento
degli  oneri  necessari  al  ricovero e alla detenzione degli animali
selvatici in difficolta' e alla gestione delle strutture a tali scopi
dedicate.
    5.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e autorizzata  ad  apportare,  con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 29 dicembre 2006.
                               CAVERI
    (Omissis)