Art. 2. Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita'. 2. Ai fini della presente legge, i termini «parco faunistico» e «giardino zoologico» sono equivalenti. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge: a) i circhi; b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione a pagamento di animali; c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria); d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).