Art. 2.
                Definizione e ambito di applicazione
    1.  Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende
qualsiasi  struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente
e  territorialmente  stabile,  aperta al pubblico almeno sette giorni
all'anno,  che  esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche,
anche nate ed allevate in cattivita'.
    2.  Ai  fini  della  presente legge, i termini «parco faunistico»
e «giardino zoologico» sono equivalenti.
    3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
      a) i circhi;
      b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione
a pagamento di animali;
      c) le  strutture  che  detengono  animali appartenenti a specie
delle  classi  Aves  e  Mammalia  allevate nel territorio regionale a
scopo  di  ripopolamento,  alimentare o amatoriale e quelle destinate
alla  cura  della  fauna  selvatica  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 24  e  25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n.
64  (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la
disciplina dell'attivita' venatoria);
      d) le  strutture  di natura scientifica che detengono animali a
scopo  di  ricerca,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in
materia  di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici).