Art. 3.
                          R e q u i s i t i
    1.    L'apertura    dei    parchi   faunistici   e'   subordinata
all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4.
    2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base
ad  una  programmazione  territoriale  che  tiene  conto dei seguenti
criteri generali:
      a) localizzazione  dei  parchi  faunistici  avuto riguardo alla
riqualificazione  del  territorio  ed  all'integrazione  con le altre
attivita' economiche;
      b) realizzazione   e   conduzione  dei  parchi  faunistici  con
modalita'  tali  da  assicurare  il  benessere e la corretta custodia
degli  animali  e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli
operatori.
    3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sulla  base  dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere
del  Consiglio  permanente  degli  enti  locali e previo parere della
commissione  consiliare  competente,  la giunta regionale definisce i
criteri per disciplinare:
      a) l'apertura  di  nuovi parchi faunistici, tenendo conto della
presenza  di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle
opportunita'   di   riqualificazione   ambientale,   di  recupero  di
infrastrutture esistenti, nonche' di valorizzazione e differenzazione
dell'attivita' turistica e rurale;
      b) la  custodia  degli animali al fine di garantire agli stessi
il  massimo  grado  di  benessere  possibile,  anche tramite adeguato
controllo  veterinario,  e  di soddisfare le esigenze biologiche e di
conservazione  delle  singole specie, provvedendo, in particolare, ad
arricchire  in  modo  appropriato  l'ambiente  delle  singole aree di
custodia,  ciascuna  delle  quali  dovra'  permettere agli animali di
sottrarsi  liberamente  alla  vista  del  pubblico  a  seconda  delle
peculiarita' delle specie ospitate;
      c) il  mantenimento  di  un  elevato  livello qualitativo nella
custodia  e  nella  cura  degli animali attraverso l'attuazione di un
programma   articolato   di   trattamenti  veterinari,  preventivi  e
curativi, e una corretta alimentazione;
      d) l'adozione  di  misure  idonee  ad  impedire  la  fuga degli
animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le
specie indigene e il diffondersi di specie autoctone;
      e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e
la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.
    4.  Ai  fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art.
4,  i parchi  faunistici  devono  dimostrare il possesso di requisiti
strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla giunta
regionale, oltre a:
      a) fatti  salvi  gli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  l'8 gennaio  2002
(istituzione  del  registro  di  detenzione  delle  specie  animali e
vegetali),  tenere  ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni
singola  specie  ospitata  nel  parco  faunistico;  detto registro e'
tenuto  a  disposizione  dei  soggetti  preposti  al controllo di cui
all'Art. 5 e copia dello stesso e' inviata, con cadenza annuale, alla
struttura  regionale  competente  in  materia  di fauna selvatica, di
seguito  denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne
copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
      b) promuovere   e   attuare   programmi   di  educazione  e  di
sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di
conservazione  della  biodiversita', fornendo specifiche informazioni
sulle  specie  esposte  e  sui loro habitat naturali, tramite persone
competenti  in materia e/o tramite esaustivi pannelli informativi nei
pressi di ciascuna area di custodia;
      c) garantire  la  partecipazione  a  ricerche  scientifiche, in
Italia  o all'estero,  da cui risultino vantaggi per la conservazione
delle specie;
      d) garantire  la partecipazione a programmi di formazione nelle
tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi
faunistici,  giardini  zoologici  o istituzioni similari operanti nel
settore,  di  informazioni  sulla  conservazione,  l'allevamento,  il
ripopolamento   o   la   reintroduzione  delle  specie  nell'ambiente
naturale.
    5.  Qualora  nel  parco  faunistico  siano  ospitati esemplari di
specie  animali  considerate  dalle  normative  vigenti minacciate di
sparizione  o  rare,  ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di
cui  all'Art.  4,  i parchi  faunistici devono, inoltre, garantire il
rinnovo  e  l'arricchimento  del  corredo  genetico delle popolazioni
animali   custodite   attraverso  piani  di  scambi  e  prestiti  per
riproduzione,  senza  ricorrere a pratiche di modificazione genetica,
fatto  salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di
specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere
degli  animali  o  alla  realizzazione  di  programmi  di  educazione
ambientale,  con  particolare  riferimento  alle  possibilita'  e  ai
tentativi  effettuati  o  pianificati  per  il  loro reinserimento in
natura, nonche' alle problematiche di conservazione.
    6.  Al  fine  di  assicurare,  in  caso  di  chiusura  del  parco
faunistico,  le  condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il
rilascio   dell'autorizzazione   di   cui  all'Art.  4  e',  inoltre,
subordinato  alla  stipula  di  apposita  convenzione  con  strutture
adeguate  ed  idonee  a  mantenere  gli animali in condizioni volte a
garantire il loro benessere.