Art. 3. R e q u i s i t i 1. L'apertura dei parchi faunistici e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4. 2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti criteri generali: a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre attivita' economiche; b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalita' tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della commissione consiliare competente, la giunta regionale definisce i criteri per disciplinare: a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle opportunita' di riqualificazione ambientale, di recupero di infrastrutture esistenti, nonche' di valorizzazione e differenzazione dell'attivita' turistica e rurale; b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovra' permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate; c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e una corretta alimentazione; d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e il diffondersi di specie autoctone; e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori. 4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla giunta regionale, oltre a: a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'8 gennaio 2002 (istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'Art. 5 e copia dello stesso e' inviata, con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; b) promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone competenti in materia e/o tramite esaustivi pannelli informativi nei pressi di ciascuna area di custodia; c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie; d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale. 5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale, con particolare riferimento alle possibilita' e ai tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' alle problematiche di conservazione. 6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 4 e', inoltre, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere.